statuto

1. COSTITUZIONE

È costituita tra la Società Italiana di Cardiologia (S.I.C.) e l’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (A.N.M.C.O.) (di seguito, gli “Associati”) una associazione denominata Italian Federation of Cardiology – I. F. C. (di seguito, la “Federazione”).

2. SCOPI

2.1 Scopi della Federazione, che non ha finalità lucrative, sono: a) esprimere una rappresentanza unitaria della Cardiologia italiana nelle sedi scientifiche, associative e istituzionali internazionali e, in particolare, senza esclusione di altre istituzioni internazionali, presso la European Society of Cardiology (E.S.C.); b) esercitare l’indirizzo scientifico-editoriale e gestionale sulle pubblicazioni periodiche delle cui testate essa è titolare.

2.2 La Federazione non ha alcun ruolo rappresentativo della cardiologia italiana all’interno del territorio nazionale. Pertanto, ad eccezione delle attività editoriali in capo alla Federazione, all’interno del territorio nazionale, ciascuno degli Associati persegue, in autonomia, gli scopi associativi individuali suoi propri, conformemente alle rispettive discipline statutarie e alle deliberazioni dei rispettivi organi.

3. DURATA

La Federazione è costituita a tempo indeterminato.

4. SEDE

La Federazione ha sede presso la sede legale dell’Associato dal quale, nel corso del Mandato, sia stata effettuata l’indicazione nominativa del Presidente, ai sensi del successivo articolo 7.

5. PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Federazione è costituito, al netto delle spese di funzionamento, da: a) i contributi versati dagli Associati; b) le liberalità, lasciti, Approvato dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dell’Italian Federation of Cardiology in data 29 dicembre 2020 contributi ed erogazioni di soggetti pubblici e privati; c) i proventi delle iniziative associative; d) i beni materiali e immateriali acquistati con impiego di risorse finanziarie rivenienti dalle fonti di cui innanzi; e) i diritti di utilizzazione economica di opere dell’ingegno acquistati nei modi contemplati dalla legge.

5.2 È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

6. ORGANI

6.1 Sono organi della Federazione il Presidente, il Vicepresidente, l’Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo, il Revisore unico e il Comitato Editoriale.

6.2 La composizione degli organi associativi risponde al criterio della uguale rappresentatività numerica degli Associati all’interno di quelli collegiali e dell’alternanza nella nomina alle cariche monocratiche.

6.3 I titolari e componenti degli organi associativi restano in carica per la durata stabilita dal presente statuto.

6.4 Le cariche, ad eccezione del Revisore unico, sono gratuite, salvo il solo rimborso delle spese ragionevolmente e documentatamente sostenute in ragione della carica.

7. PRESIDENTE

7.1 Il Presidente, che resta in carica per tre anni calendariali (c.d. triennio presidenziale) è nominato dall’Assemblea: a) su indicazione nominativa dell’Associato cui, in applicazione del criterio dell’alternanza, la relativa designazione spetti in corrispondenza del singolo triennio presidenziale e: b) con il gradimento dell’altro Associato.

7.2 Il Presidente, che è componente del Consiglio Direttivo, esercita la rappresentanza legale della Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio, avanti qualsiasi giurisdizione, con facoltà di nominare avvocati e procuratori e revocarli, ed esercita le funzioni conferitegli dal presente statuto, salvo il compimento di atti urgenti da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo.

7.3 Previa delibera del Consiglio Direttivo, il Presidente può nominare procuratori per singoli atti a rilevanza esterna.

7.4 Qualora in corso del triennio presidenziale il Presidente cessi, per qualsiasi causa, dalla carica, l’Assemblea fa luogo, senza ritardo, a copertura della corrispondente vacanza su designazione dell’Associato del quale il Presidente Approvato dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dell’Italian Federation of Cardiology in data 29 dicembre 2020 cessato era espressione che resterà in carica fino al termine del triennio; nelle more le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

7.5 Il Presidente assicura lo scambio informativo con il Vice Presidente.

8. VICE PRESIDENTE

8.1 Il Vice Presidente è nominato dall’Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo e su indicazione nominativa dell’Associato che, nel corso del triennio presidenziale, non abbia designato il Presidente. Il Vice Presidente dura in carica un triennio presidenziale o, se minore, fino allo scadere della sua carica di consigliere e, in tal caso, viene sostituito dall’Assemblea con altro consigliere, su indicazione nominativa dell’Associato non abbia designato il Presidente, per l’eventuale residua durata del triennio presidenziale.

8.2 Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di suo temporaneo impedimento o assenza.

9. ASSEMBLEA

9.1 Gli Associati partecipano all’Assemblea della Federazione nella persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore o loro delegato. Partecipano senza diritto di voto i componenti in carica del Consiglio Direttivo della Federazione nonché dei Consigli Direttivi degli Associati.

9.2 L’Assemblea: a) determina le linee generali di azione della Federazione; b) emana regolamenti per l’attuazione del presente statuto; c) determina l’ammontare dei contributi periodici in denaro a carico degli Associati; d) nomina il Presidente e il Vice Presidente nel rispetto dei termini e delle scadenze di cui rispettivamente, il precedente art. 7 e 8; e) approva il bilancio di previsione e quello consuntivo; f) nomina il Revisore unico e ne determina il compenso, in conformità alla applicabile tariffa professionale; g) determina i criteri generali per il rimborso delle spese inerenti all’esercizio delle cariche associative; h) delibera le modificazioni del presente statuto; i) delibera lo scioglimento della Federazione, nominando uno o più Liquidatori e determinandone il compenso, in conformità alla applicabile tariffa professionale; j) esercita ogni altro compito e funzione conferitole dalla legge o dal presente statuto.

9.3 L’Assemblea è convocata non oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, salvo il Consiglio Direttivo non ne deliberi lo slittamento a non oltre sei mesi, per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’approvazione del bilancio di Approvato dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dell’Italian Federation of Cardiology in data 29 dicembre 2020 previsione nonché ogni volta che ne sia ravvisata l’esigenza ovvero ne sia fatta richiesta scritta da un Associato.

9.4 L’Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, a mezzo della posta raccomandata con avviso di ricevimento o della posta elettronica certificata o della posta elettronica istituzionale con avviso di conferma di lettura da spedirsi non meno di giorni quindici antecedenti l’adunanza, con indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione nonché delle materie da trattarsi. Gli indirizzi PEC degli Associati sono: per ANMCO: anmco@legalmail.it per SIC: sicardiologia@pec.it e/o da posta elettronica istituzionale con avviso di conferma di lettura.

9.5 Nei casi di motivata urgenza, il termine di cui innanzi può essere abbreviato sino a cinque giorni antecedenti l’adunanza; l’avviso di convocazione è trasmesso esclusivamente a mezzo della posta elettronica certificata.

9.6 In caso convocazione su richiesta di un Associato, il relativo avviso deve essere spedito non oltre giorni dieci dal ricevimento della richiesta medesima. In difetto, la convocazione è disposta senza ritardo dal Vice Presidente. In caso di inerzia di entrambi provvede il Revisore unico.

9.7 L’Assemblea si riunisce nella sede concordemente individuata dal Presidente e Vicepresidente, ovvero direttamente dagli Associati, sia all’interno che all’esterno del territorio nazionale.

9.8 L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita sia nella prima che nelle eventuali convocazioni successive, esclusivamente con la presenza di entrambi gli Associati e delibera esclusivamente con il voto favorevole di entrambi.

9.9 L’Assemblea è validamente costituita quando, anche in assenza di preventiva convocazione, siano presenti, per tramite dei rispettivi rappresentanti, entrambe le Associazioni, e i componenti del Consiglio Direttivo in carica abbiano dichiarato di essere a conoscenza della riunione e di non opporsi alla trattazione delle materie oggetto di discussione.

9.10 Dei lavori assembleari è formato verbale, in via contestuale, a cura di un segretario nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo di espressione dell’Associato dal quale non sia indicato il Presidente.

10. CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 Il Consiglio Direttivo è composto da sei componenti, ovvero: i) i Presidenti e i Presidenti Eletti in carica degli Associati, i quali vi siedono di diritto, per l’intera Approvato dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dell’Italian Federation of Cardiology in data 29 dicembre 2020 durata della permanenza in carica in conformità ai rispettivi ordinamenti statutari; ii) il Past President dell’Associato a cui, in applicazione del criterio dell’alternanza, non spetta designare il Presidente della Federazione, il quale anch’esso vi siede di diritto per l’intera durata della permanenza in carica in conformità ai rispettivi ordinamenti statutari; iii) il Presidente della Federazione nominato ai sensi del precedente art. 7. Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa il Past-President (senza diritto di voto).

10.2 Qualora cessino, per qualsiasi causa, dalla carica, uno o più componenti, l’Associato di cui erano espressione fa luogo, senza ritardo, a copertura delle vacanze. Il o i sostituti, così nominati, restano in carica in conformità ai propri statuti.

10.3 Al Consiglio Direttivo spetta la gestione della Federazione e in particolare: a) dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea; b) formulare proposte all’Assemblea o rendere parere per il migliore perseguimento degli scopi associativi; c) nominare rappresentanti della Federazione presso enti, istituzioni, associazioni e organismi esclusivamente internazionali; d) compiere tutti gli atti, a rilevanza sia interna che esterna, che non siano riservati, per legge o dal presente statuto, ad altro organo.

10.4 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza del Presidente nonché di almeno tre ulteriori componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

10.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce non meno di tre volte all’anno e comunque ogni volta che se ne determini l’opportunità, d’iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno tre componenti.

10.6 Esso è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, con avviso da spedirsi, a mezzo PEC, salvo che il destinatario non abbia autorizzato l’utilizzo di altro indirizzo di posta elettronica ordinaria, non meno di giorni quindici antecedenti l’adunanza, con indicazione del giorno, luogo ed ora della riunione nonché delle materie da trattarsi.

10.7 Nei casi di motivata urgenza, il termine di cui innanzi può essere abbreviato sino a cinque giorni antecedenti l’adunanza.

10.8 In caso convocazione del Consiglio Direttivo su richiesta di tre o più suoi componenti, il relativo avviso deve essere spedito non oltre giorni dieci dal ricevimento della richiesta medesima. In caso di inerzia del Presidente, vi provvede il Vicepresidente. Approvato dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dell’Italian Federation of Cardiology in data 29 dicembre 2020

10.9 Il Consiglio Direttivo si considera comunque validamente costituito, indipendentemente dall’osservanza delle formalità di convocazione di cui innanzi, qualora: a) i componenti siano tutti presenti e si dichiarino a conoscenza delle materie da trattarsi, ovvero: b) siano presenti non meno di quattro componenti, di cui almeno due nominati da ciascun singolo Associato e gli assenti facciano pervenire dichiarazione scritta, da allegarsi al verbale di riunione a cura del Segretario, nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo di espressione dell’Associato dal quale, nel corrente Mandato, non sia indicato il Presidente, di essere a conoscenza della riunione e di non opporsi alla trattazione delle materie in discussione.

10.10 Il Presidente constata la regolare costituzione della stessa, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, dirige e regola lo svolgimento della riunione, accerta e proclama i risultati delle votazioni sulle decisioni assunte.

10.11 Dei lavori è formato verbale, in via contestuale a cura di un Segretario nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo di espressione dell’Associato dal quale, nel corrente Mandato, non sia indicato il Presidente.

10.12 Ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui innanzi, i lavori del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in collegamento audio o audiovisivo o in altre modalità telematiche purché: a) i partecipanti siano dotati di strumenti tecnicamente idonei alla partecipazione; b) sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; c) sia consentito al Segretario di percepire distintamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Il verbale della riunione, in tal caso, deve essere trasmesso tempestivamente a tutti i partecipanti che lo approvano mediante sottoscrizione.

10.13 La riunione tenutasi con le modalità di cui al comma che precede si considererà tenuta nel luogo in cui è presente il Presidente.

11. REVISORE UNICO

11.1 Il Revisore unico è nominato dall’Assemblea, nella persona di un professionista abilitato all’esercizio della revisione legale, ai sensi dell’art. 2, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, su indicazione nominativa dell’Associato che, nel corso del triennio presidenziale, non abbia designato il Presidente. Approvato dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dell’Italian Federation of Cardiology in data 29 dicembre 2020

11.2 Il Revisore unico, che dura in carica un triennio presidenziale, : a) partecipa alle riunioni degli organi collegiali della Federazione, limitatamente alla trattazione di materie di interesse; b) espleta il controllo sulla gestione economica e amministrativa della Federazione; c) redige e presenta all’Assemblea relazione sul bilancio di previsione e su quello consuntivo; d) previa diffida scritta ed assegnazione di termine non superiori a giorni cinque, convoca l’Assemblea nei casi previsti dallo Statuto.

12. IL COMITATO EDITORIALE

12.1 L’indirizzo editoriale delle due riviste della IFC (Journal of Cardiovascular Medicine – JCM; Giornale Italiano di Cardiologia – GIC) è determinato da un Comitato Editoriale. Ciascuna rivista è dotata di un proprio Comitato di Redazione. La composizione, la durata e il funzionamento del Comitato Editoriale, del Comitato di Redazione, dei Responsabili delle Riviste è demandato ad apposito Regolamento approvato ai sensi della lettera b dell’articolo 9.2 da emanarsi entro tre mesi dall’approvazione del presente statuto.

13. ESERCIZIO – BILANCIO

13.1 L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

13.2 Il bilancio consuntivo si compone di uno stato patrimoniale, di un conto economico e di un rendiconto finanziario. Il bilancio di previsione consta di un conto economico previsionale, dal quale debbono risultare i limiti di spesa applicabili nell’esercizio di riferimento. Nelle more dell’approvazione di quest’ultimo, si applicano i limiti previsti dal precedente bilancio.

13.3 Il Consiglio Direttiva sottopone agli Associati e al Revisore unico il progetto di bilancio consuntivo, corredato da apposita relazione, e il progetto di bilancio preventivo non meno di giorni quindici antecedenti la riunione assembleare indetta per l’approvazione.

14. SCIOGLIMENTO

14.1 A seguito della deliberazione di cui all’articolo 9.2, lettera i), l’Assemblea straordinaria senza ritardo nomina uno o più liquidatori; scelti tra professionisti abilitati all’esercizio della revisione legale, ai sensi dell’art. 2, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, determinandone i poteri e la retribuzione degli stessi, nonché, in caso di pluralità dei liquidatori, le regole di funzionamento del collegio e di quelli tra loro ai quali spetta la rappresentanza della Federazione, i criteri in base ai quali deve Approvato dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dell’Italian Federation of Cardiology in data 29 dicembre 2020 svolgersi la liquidazione. In mancanza di delibera il commissario liquidatore sarà nominato dal Tribunale di Roma su richiesta della parte più diligente.

14.2 In caso di scioglimento l’avanzo di liquidazione sarà ripartito in parti uguali tra gli Associati, salvo diversa disposizione di legge.

15. CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione del presente statuto nonché comunque per ogni controversia relativa al rapporto associativo è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Disposizione transitoria.
Il presente Statuto è stato approvato nell’Assemblea del 29 dicembre 2020 ed entra in vigore con effetto immediato, per quanto riguarda la carica di Presidente, Vice-Presidente e Revisore Unico e conseguentemente:
– la durata della carica dell’attuale Presidente della Federazione è prorogata al 31.12.2021 al fine di compiere il triennio presidenziale;
– la durata della carica dell’attuale Vice Presidente è prorogata al 31.12.2021;
– la durata della carica del Revisore Unico è prorogata al 31.12.2021;
Con riguardo agli altri componenti del Consiglio Direttivo in carica alla data dell’approvazione della modifica statutaria gli attuali componenti resteranno in carica fino alle rispettive elezioni successive all’approvazione delle modifiche statutarie all’entrata in carica degli aventi diritto i Presidenti Eletti e il Past President dell’Associato che non ha designato il Presidente della Federazione diventano immediatamente membri di diritto del Consiglio Direttivo.

Approvato dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dell’Italian Federation of Cardiology
in data 29 dicembre 2020